Corsi sulla sicurezza

Corso per lavoratori

L’accordo del 21.12.11 disciplina, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e s.m. e i., la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08.
Il percorso formativo prevede due moduli il primo di 4 ore uguale per tutte le categorie di lavoratori tratta argomenti di natura generale sulla sicurezza.
Il secondo proporzionato al livello di rischio dell’attività (basso, medio e alto) tratta argomenti di natura specifica sui rischi presenti in azienda e comunque durante le attività lavorative dei lavoratori.

 

Corso per preposti in azienda

La formazione del preposto, così come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/08, deve comprendere quella per i lavoratori deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
I contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti ed elencati all’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08, comprendono argomenti, in relazione agli obblighi previsti all’articolo 19.

 

Corso per Dirigenti

La formazione dei dirigenti, così come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 81/08, in riferimento a quanto previsto all’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08 e in relazione agli obblighi previsti all’articolo 18, sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli (Giuridico Normativo, Gestione ed organizzazione della sicurezza, Individuazione e valutazione dei rischi, Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori).

 

Corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Il decreto legislativo 81/08 all’art. 47 stabilisce che in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
Il percorso formativo rispetta quanto previsto dall’Art. 37, comma 11, D.Lgs. 81/08 e comprende argomenti quali:

  • Aspetti normativi dell’attività dell’RLS;
  • Principi giuridici comunitari e nazionali;
  • Legislazione generale in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
  • I principali soggetti coinvolti e relativi obblighi;
  • Definizione e individuazione del fattore di rischio e valutazione dei rischi;
  • Tecniche di comunicazione.

 

Corsi per ASPP e RSPP

Il 14 febbraio 2006, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Accordo Stato, Regioni, Province Autonome del 26 gennaio 2006 relativo alla formazione per gli Addetti e i Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione (rispettivamente, ASPP e RSPP), ha trovato compimento la previsione del Decreto Legislativo del 23 giugno 2003, n. 195, che delega la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ad individuare gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi di formazione. L’Accordo definisce, in particolare, “Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni”, da acquisire, mediante frequenza a “specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative” (art. 2, comma 2, D.Lgs. 195/03).
La prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro investe aree di conoscenza interdisciplinari, ma richiede pure competenze di tipo specialistico.
Per questa ragione, ASPP e RSPP devono possedere competenze di base, adeguate ad ogni settore di attività, e competenze specialistiche, inerenti il comparto di attività di destinazione. Il percorso formativo per ASPP e RSPP, previsto nell’Accordo è strutturato in tre moduli: A, B e C.
I moduli A e B sono comuni ad entrabe le figure mentre il modulo C spetta ai soli RSPP. Le ore complessive e gli argomenti dipendono dal settore ATECO di riferimento.

 

Corso per Addetti Antincendio

Il decreto legislativo 81/08 all’art. 43, comma 1, lettera b) stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. Tutti i lavoratori che svolgono l’incarico di addetto alla squadra di emergenza antincendio devono ricevere una specifica formazione attraverso dei corsi specifici. I contenuti di tali corsi di formazione antincendio devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio incendio delle stesse (rischio basso, rischio medio o rischio elevato).

 

Corso Addetto al Primo Soccorso

Il decreto legislativo 81/08 all’art. 45 comma 1, sancisce che datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. Tutti i lavoratori che svolgono l’incarico di addetto al primo soccorso ricevono una specifica formazione attraverso dei corsi specifici. I contenuti di tali corsi di formazione devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio della stessa (Gruppi A, B e C).